Lo Statuto

ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA I PENSIONATI DELLA

CASSA DI RISPARMIO DI PIACENZA E VIGEVANO

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S T A T U T O

 

Art. 1 - E’ costituita in Piacenza un’Associazione di carattere apolitico, senza finalità di lucro, denominata “Associazione Sindacale fra i Pensionati della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano”, avente lo scopo di tutelare gli interessi morali e materiali dei dipendenti in quiescenza della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, nonché organizzare attività e manifestazioni culturali, ricreative e di svago in genere.

Art. 2 - Detta Associazione potrà aderire a Federazioni e/o Organizzazioni di Pensionati, sia a carattere locale che nazionale. Si propone:

  1. di costituire un organismo atto a rappresentare la categoria ed, a loro richiesta anche i singoli iscritti, dinanzi alle varie Organizzazioni Sindacali ed alle Organizzazioni dei Datori di Lavoro ed Enti Previdenziali al fine di assicurare la tutela sindacale della categoria;
  2. di partecipare a tutte le iniziative che direttamente, od anche indirettamente, si riferiscono al trattamento pensionistico;
  3. di assistere e di indirizzare i propri associati nell’espletamento di pratiche varie, sempre nei limiti delle possibilità effettive;
  4. di svolgere una costante azione a scopo di ottenere che la categoria dei lavoratori in quiescenza venga considerata parte attiva dell’organizzazione aziendale e che il trattamento pensionistico, economico e morate venga adeguato a norma di legge e/o di regolamento;
  5. di realizzare rapporti sociali con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori in attività di servizio, ai fini di una solidale collaborazione;
  6. di realizzare ogni altra iniziativa ritenuta dal Comitato Direttivo utile per il raggiungimento dei fini sociali;
  7. di coordinare le iniziative degli associati dirette ad organizzare il tempo libero con manifestazioni ed attività ricreative, culturali e di svago in genere.

Art. 3 - Possono fare parte dell’Associazione tutti i dipendenti di ogni categoria e grado in quiescenza che hanno prestato servizio presso la Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano e/o la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza nonché i loro superstiti titolari di un trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità. L’iscrizione avverrà a seguito di regolare domanda in carta semplice da accompagnarsi con il versamento della quota di iscrizione fissata dal Comitato Direttivo.

Art. 4 – Organo rappresentativo dell’Associazione è il “Comitato Direttivo”, costituito da cinque membri eletti dall’Assemblea, a scrutinio segreto, con libera scelta dei candidati. Poiché tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, chiunque potrà essere proposto quale candidato. A membri del Comitato Direttivo, risulteranno eletti i primi cinque che, in graduatoria, avranno riportato il maggior numero di suffragi: nel caso di parità di voti per la designazione si procederà a sorteggio.

Art. 5 – Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione, procede alla nomina di un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario/Tesoriere. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni, ma può essere sciolto anche anticipatamente per volontà espressa dall’assemblea, a semplice maggioranza. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni del Comitato Direttivo provoca la decadenza della carica. Verificandosi tale eventualità, o in caso di cessazione per dimissioni o altre cause, il Comitato si completerà con la nomina del primo candidato non eletto, il quale resterà in carico fino al termine del triennio in corso.

Art. 6 – Il controllo sulla amministrazione e sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari è affidato al Collegio dei Revisori, che ha le stesse mansioni del Collegio dei Sindaci nelle Società per Azioni. I revisori sono nominati dall’Assemblea Ordinaria per la durata di tre anni, scelti fra i soci, in numero di tre. Essi hanno diritto di intervenire alle riunioni del Comitato Direttivo e pertanto saranno invitati a parteciparvi. In occasione della presentazione del Bilancio annuale alla Assemblea Ordinaria essi sono tenuti a redigere apposita relazione. In caso di cessazione di incarico per dimissioni o altre cause, il Collegio dei Revisori si completerà con la nomina del primo candidato non eletto, il quale resterà in carica fino al termine del triennio in corso.

Art. 7 – La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria viene effettuata previo avviso agli associati, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata annualmente per l’approvazione del bilancio consuntivo. Gli associati impossibilitati ad intervenire alle Assemblee, potranno rilasciare delega ai colleghi partecipanti, intendendo con ciò accettare senza riserve le decisioni prese in tale sede. Nelle votazioni ogni socio non potrà esprimere più di tre voti, compreso il suo personale, cosicché le deleghe rilasciate a favore dello stesso nominativo non potranno superare il numero di due. L’Assemblea di prima convocazione è da ritenersi validamente costituita con la presenza almeno di metà degli iscritti, ivi comprese le deleghe. Se l’Assemblea non potesse deliberare per mancanza del numero legale, si procederà ad una seconda convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione potrà essere fissata con lo stesso avviso della prima ed avere luogo nello stesso giorno, a distanza di almeno un’ora. L’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, potrà eleggere un Presidente Onorario.

Art. 8 – Il Comitato Direttivo svolge la sua attività e prende tutte le iniziative che ritiene opportune negli interessi degli associati e nel rispetto dello Statuto. Il Presidente (o in sua assenza il Vice Presidente) rappresenta l’Associazione, ne ha la rappresentanza legale in ogni sede e presiede le adunanze del Comitato stesso e delle Assemblee, con facoltà di convocazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. In ogni caso le decisioni adottate a maggioranza semplice dal Comitato Direttivo devono essere considerate valide ed esecutive, sempreché alla riunione abbiano partecipato almeno tre membri. Delle deliberazioni del Comitato Direttivo verrà redatto un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente (o dal Vice Presidente) e dal Segretario.

Art. 9 – Tutte le cariche previste dal presente Statuto son gratuite. Per eventuali spese vive sostenute dai membri del Comitato Direttivo si procederà al rimborso attingendo al fondo comune amministrato dal Segretario Tesoriere. Questi dovrà tenere regolari scritture per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Art. 10 – Al normale funzionamento dell’Associazione, viene provveduto mediante il contributo annuo degli iscritti, la cui misura sarà fissata, di volta in volta, dal Comitato Direttivo. Per ogni altro intervento od iniziativa di cui all’art. 2 del presente Statuto e per fronteggiare imprevedibili necessità, viene costituito un “Fondo straordinario” mediante versamenti speciali effettuati volontariamente dagli iscritti e dagli estranei.

Art. 11 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale residuo del “Fondo ordinario e straordinario” verrà destinato secondo le norme di Legge.

Art. 12 – Il presente Statuto potrà essere modificato a richiesta di un terzo degli iscritti e le modifiche devono essere approvate dalla maggioranza di almeno 2/3 dell’Assemblea straordinaria. Analogamente si procederà per deliberare su particolari argomenti d’interesse degli associati nel rispetto dello Statuto.

 

L’Associazione venne costituita con atto Dr. Alex Gamberale registrato a Piacenza il 15 dicembre 1983 al n. 6550, modificata con atto a rogito dello stesso Notaio in data 11 dicembre 1985 rep. 17118/5089. L’attuale Statuto venne successivamente modificato dalle Assemblee dei soci, da ultima quella in data 28 aprile 2010 con effetto dal 1° maggio 2010.

 

Piacenza 28 aprile 2010

Di seguito copia dello Statuto da scaricare